Provvedimento Agenzia Entrate del 28.01.2025 (21477/2025)

Prot. n. 21477/2025

Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle
liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del
periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

1 Il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle

entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, n. 9652 del 12 gennaio 2023 e n. 11806

del 19 gennaio 2024 è esteso alle operazioni effettuate nel 2025.

2 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8

luglio 2021 al punto 6.6. la parola “1.000” è sostituita dalla seguente “2.000”.

3 Restano confermate le altre disposizioni contenute nei provvedimenti del

Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e nei relativi

allegati A e B, n. 9652 del 12 gennaio 2023 e n. 11806 del 19 gennaio 2024.

Motivazioni

L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato,

da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede

che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale,

nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni

acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni

2

transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia

delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in

Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le

bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle

comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA (di seguito “Lipe”).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8

luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei

documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le

modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12

gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA

elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19

gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024 per consolidare le

funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta

integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della

liquidazione IVA periodica e annuale. Nel corso del 2024, per consentire una maggiore

fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai

registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in

cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i

file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale

funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai

soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati

precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni

a loro disposizione.

Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche

alla dichiarazione IVA precompilata. Pertanto, si ritiene opportuno prolungare il periodo

sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico

3

massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti

IVA e degli intermediari.

Inoltre, a partire dall’anno 2025 le funzionalità previste nell’area web per la

visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili

anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a

2.000, incrementando del 100% il precedente limite di 1.000 operazioni fissato nel

provvedimento dell’8 luglio 2021. Nel caso di un numero di operazioni mensili

superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati.

Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche

per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la

convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri

convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122;

Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;

4

Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, n. 183994;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, n.

433608;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, n. 9652;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, n. 11806.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 gennaio 2025

IL DIRETTORE VICARIO

Vincenzo Carbone

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