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Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Excel

ID 249091 | pub. 09/01/2025

La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni...

degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in MS Excel per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025. 
1. Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025, 2. Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025.

Costo complessivo dei singoli documenti : 80,00 € +IVA

Calcolo convenienza rivalutazione terreni e partecipazioni: pacchetto software in Cloud

ID 249092 | pub. 09/01/2025

La legge di bilancio 2024 ha introdotto a regime la possibilità di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni in base, rispettivamente, alle disposizioni...

degli articoli 5 e 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.
Questo pacchetto contiene i software in versione cloud per la rivalutazione di terreni e partecipazioni aggiornati alla luce della Legge di Bilancio 2025. 
1. Rivalutazione terreni. Calcolo convenienza: versione Cloud, 2. Rivalutazione partecipazioni. Calcolo convenienza: versione Cloud.

Costo complessivo dei singoli documenti : 80,00 € +IVA

Rivalutazione terreni. Calcolo convenienza: versione Cloud

ID 234115 | pub. 05/10/2017 - agg. 09/01/2025

La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.Viene consentita la...

rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

XLS ID 249090 | pub. 09/01/2025 | 1.1 MB

La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.Viene consentita la...

rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

FABBRICATI E TERRENI: cessione, possesso, locazione. Tabelle pratiche fiscali

PDF ID 246218 | pub. 09/02/2023 | 3.02 MB

Nell’elaborato, aggiornato al 1° febbraio 2023, sono riportate, in forma tabellare, tutte le ipotesi di tassazione diretta ed indiretta di fabbricati e terreni.

rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

Manuale per l'inserimento degli avvisi di vendita

PDF ID 234605 | pub. 30/01/2018 | 1.03 KB

rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

Modello di ricorso tributario contro avviso di accertamento basato su elementi indiziari (in materia di vendita auto/intermediazione)

DOC ID 234239 | pub. 18/12/2017 | 320 B

Questo modello di ricorso tributario si riferisce ad un caso concreto contro un accertamento basato su elementi indiziari (in materia di vendita auto/intermediazione). Difesa ricca...

di pregiudiziali sulla base anche della più recente giurisprudenza.

Ordinanza di vendita

DOC ID 234189 | pub. 21/11/2017 | 30 B

Modello di ordinanza di vendita in formato editabile.

di pregiudiziali sulla base anche della più recente giurisprudenza.

Calcolo delle imposte sulle transazioni di terreni agricoli e/o edificabili: versione Cloud

ID 234061 | pub. 13/09/2017

L'applicazione costituisce uno strumento di semplice utilizzo per valutare velocemente le imposte dovute nella compravendita di terreni agricoli o edificabili e relative pertinenze...

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Calcola automaticamente l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'IVA (nel caso di vendita soggetta ad IVA) in funzione della tipologia di acquirente, tenendo anche conto delle eventuali agevolazioni vigenti.

PO 163/2017, Attività professionali, Operazioni di vendita ed art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

PDF ID 234045 | pub. 04/09/2017 | 604 B

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Calcola automaticamente l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'IVA (nel caso di vendita soggetta ad IVA) in funzione della tipologia di acquirente, tenendo anche conto delle eventuali agevolazioni vigenti.

Esecuzioni immobiliari. Potere del G.E. di sospendere la vendita ex art. 586 c.p.c. non è esercitabile quando il prezzo è raggiunto a seguito di regolare espletamento del procedimento di vendita

PDF ID 233962 | pub. 09/06/2017 | 469 B

Corte di Cassazione Civile Sesta Sezione: sentenza n. 25324 del 12 dicembre 2016. La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il potere di sospendere...

la vendita non è esercitabile quando il prezzo finale, pur inferiore a quello di mercato, risulti raggiunto a seguito di regolare espletamento del procedimento di vendita, con progressivi ribassi resi necessari dalla mancanza di offerte.”

Esecuzioni immobiliari. Potere del G.E. di sospendere la vendita ex art. 586 c.p.c. dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto. Condizioni.

PDF ID 233961 | pub. 09/06/2017 | 172 B

Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 268 del 10 gennaio 2017. La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:   “il potere di sospendere...

la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo nove/lato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi alla aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione”

Esecuzioni immobiliari. Vendita con incanto: estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia dei creditori ed effetti dell'aggiudicazione provvisoria

PDF ID 233960 | pub. 06/06/2017 | 1.91 KB

Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 5604 del 7 marzo 2017. La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di estinzione del...

processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.”

E ancora, conseguentemente, il principio seguente: “fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi di quinto) non venga espletata con esito positivo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia stato aggiudicato ad altro offerente.”

Verbale di esperimento di vendita senza incanto con diverse offerte

DOC ID 233796 | pub. 05/05/2017 | 46 B

Bozza del verbale di vendita senza incanto con diverse offerte.

processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.”

E ancora, conseguentemente, il principio seguente: “fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi di quinto) non venga espletata con esito positivo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia stato aggiudicato ad altro offerente.”

Verbale di esperimento di vendita senza incanto con un’unica offerta

DOC ID 233795 | pub. 05/05/2017 | 42 B

Bozza del verbale di vendita senza incanto con un’unica offerta.

processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.”

E ancora, conseguentemente, il principio seguente: “fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi di quinto) non venga espletata con esito positivo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia stato aggiudicato ad altro offerente.”

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