Giovedì 31 luglio 2025

La 'tregua' estiva dell’Agenzia Entrate

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Anche quest’anno, dal 1° agosto al 4 settembre 2025 l’Agenzia Entrate sospenderà l’invio delle comunicazioni fiscali quali lettere di compliance, avvisi bonari o richieste di pagamento per errori dichiarativi. Tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1° agosto al 4 settembre 2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 5 settembre 2025.

Nello stesso periodo, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i versamenti e le richieste di chiarimenti collegati ai cosiddetti “avvisi bonari” e agli avvisi di liquidazione relativi ai redditi a tassazione separata.

L’art. 10, comma 1 del c.d. “Decreto Adempimenti” (D.Lgs 1/2024) ha poi recente introdotto altri due periodi di sospensione, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia Entrate. Si tratta, in particolare:

  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) – lettera a)
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) – lettera b)
  • delle comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ( di cui all’art. 1, comma 412 della Legge 311/2004) – lettera c)
  • delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (cosiddette “lettere di compliance” di cui all’art. 1, commi da 634 a 636 della Legge 190/2014) – lettera d)

Alcune attività restano restano però attive nonostante la sospensione. La circolare n. 9/E/2024 ha chiarito che in caso di urgenze, quali il rischio di prescrizione, notizie di reato, o situazioni legate a procedure concorsuali, l’Agenzia Entrate potrà comunque intervenire anche nel mese di agosto.  La normativa (art. 10, comma 2 del “Decreto Adempimenti”) prevede che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia Entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incida sulla sospensione relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia Entrate oppure da altri enti impositori. Ne consegue che, qualora l’Ufficio, ravvisando ragioni di indifferibilità, invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato nel periodo 1° agosto – 31 agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute inizierà comunque a decorrere dal 4 settembre (a prescindere dalla data di ricezione della stessa avvenuta in agosto).

L’invito, per evitare sorprese, è comunque quello di non perdere di vista le comunicazioni PEC nemmeno nel periodo estivo.


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