La Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, con la sentenza 9 luglio 2020, causa C-86/19, ha chiarito che l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, devono essere interpretati nel senso che il limite massimo per il risarcimento previsto in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati costituisce un massimale di risarcimento che non può essere acquisito di diritto e in via forfettaria da ciascun passeggero in caso di perdita dei suoi bagagli consegnati.
Spetta al giudice nazionale, nel rispetto del limite massimo di DSP 1 131, stabilire l'importo accordato al passeggero a titolo di risarcimento del danno materiale e morale subìto in conseguenza della perdita del suo bagaglio consegnato. Pur incombendo al passeggero fornire gli elementi di prova necessari per determinare il suo danno, è compito del giudice nazionale garantire che le norme nazionali applicabili in materia non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a essere risarcito quale sancito all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Modello di memoria in sede giudiziale con un particolare e specifico schema tabellare riassuntivo
Le memorie, in sede giudiziale, hanno una funzione importantissima per illustrare e chiarire le proprie ragioni e anche per sviluppare le tesi giuridiche e richiamare la giurisprudenza.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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