Sino al 2020 la Corte di Cassazione aveva ritenuto valido il contratto con il quale si concedevano diritti di uso esclusivo. Una decisione a Sezioni Unite del 17 dicembre del 2020 (la numero 28972), ha rovesciato quell’orientamento. Si può, tuttavia, sostenere che i contratti in linea di principio restino validi, ma il diritto che si origina da essi deve essere più attentamente qualificato nell’atto. Potrà trattarsi di un diritto di usufrutto, di uso, di una servitù prediale o anche di una limitazione del diritto di uso di ciascun contitolare. In tale ultimo caso, tuttavia, la limitazione dovrà essere limitata nello spazio o nel tempo.
Potrà infine ritenersi che il contratto dia origine a un diritto di obbligazione, consistente nel godere per un certo tempo della cosa, sia attraverso un corrispettivo sia a titolo gratuito.
Questo l'abstract al nuovo studio pubblicato dal Notariato, dal titolo "Il diritto di uso esclusivo del condomino (dopo la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione)", che potete leggere qui.
Richiesta dati per il modello REDDITI PF 2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto dei fogli di lavoro in Word organizzati per l’invio della lettera ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello REDDITI persone fisiche per l’anno d’imposta 2024.
Richiesta dati per il modello 730/2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2025.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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