Le pensioni integrative erogate al momento del collocamento a riposo dei dipendenti, rappresentando emolumenti della stessa natura dei trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa, non costituiscono prestazioni di forme pensionistiche complementari. Pertanto, si qualificano come redditi di lavoro dipendente, per i quali spetta la detrazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del Tuir.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 169/E del 24 giugno, fornita ad un ente che chiedeva chiarimenti sulle modalità di calcolo delle detrazioni fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati ai propri pensionati.
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