Con la Risposta n. 354 del 15 settembre l'Agenzia Entrate, rivolgendosi ad una Fondazione, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Irpef, ai compensi che la stessa dovrà corrispondere agli artisti fiscalmente non residenti.
Più precisamente la Fondazione chiede di sapere se, "a prescindere dal numero di prove effettuate nel territorio nazionale, per le quali nulla è previsto dai contratti ai fini di eventuali ulteriori compensi o rimborsi spese, le prestazioni degli artisti, essenzialmente remunerate in funzione delle due recite da eseguirsi all'estero, siano considerabili interamente rese all'estero e, per l'effetto, non assoggettabili a tassazione in Italia, con conseguente esonero della Fondazione da qualunque obbligo del sostituto d'imposta".
L'Agenzia Entrate in proposito chiarisce che "in ragione dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, nonché dell'articolo 17, paragrafo 1, del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni" la Fondazione, "previa presentazione, da parte dell'artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa all'estero", potrà non operare la ritenuta a titolo d'imposta ai fini Irpef sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all'estero.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026
Foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
Il foglio di calcolo consente quindi di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casii:
Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente. Versione cloud
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
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