Con Circolare n. 2/E del 6 febbraio l'Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal DL n. 216 del 30 dicembre 2023 (Attuazione del primo modulo di riforma dell'Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi).
Il documento, tra l'altro, si sofferma sull'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale ai nuovi scaglioni e alle aliquote dell’Irpef, ad opera dell'Art. 3 del decreto.
In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede il differimento al 15 aprile 2024, del termine entro il quale ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avranno quindi tempo fino al prossimo 15 aprile per pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma la legge con la quale stabiliscono la misura del tributo sulla base della nuova articolazione degli scaglioni dell’Irpef.
Nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome non approvino, entro il suddetto termine, la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l’anno 2023.
Il comma 2 dell'Art. 3 differisce invece, al 15 maggio 2024, il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri intermediari, dovranno trasmettere i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale all’Irpef, per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze.
Il successivo comma 3, prevede che anche i Comuni, per l’anno 2024, modifichino con propria delibera, come previsto per le addizionali regionali, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale entro il 15 aprile 2024.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026
Foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
Il foglio di calcolo consente quindi di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casii:
La redazione di un ricorso tributario, oggi più che mai, richiede un'attenzione particolare alle continue evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali. La riforma della giustizia tributaria, entrata in vigore in diverse fasi tra fine 2022 e inizio 2024, ha trasformato profondamente il panorama.
In questo scenario, la preparazione di un ricorso tributario oggi richiede una formazione costante e una grande attenzione ai dettagli procedurali e sostanziali, alla luce di una giustizia tributaria in profonda trasformazione. Un Professionista aggiornato sulle ultime novità può fare la differenza nella gestione efficace del contenzioso e nella stesura di un ricorso solido.
Modello di memoria difensiva contro uno schema d’atto 2025
Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.
Sono fondamentali alcuni passaggi:
La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.
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