Con l'Ordinanza n. 10562 del 1 aprile 2022 la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, esprimendosi in merito al mantenimento dei benefici "prima casa" in caso di ritardo imputabile al costruttore, ha richiamato alcuni principi già affermati in precedenti pronunce, secondo i quali:
Pertanto, una ipotesi di inadempimento della controparte degli obblighi derivanti dal contratto preliminare, precisa ancora la Cassazione, non presenta i connotati dell'oggettività, inevitabilità ed imprevedibilità e quindi non può essere configurata alla stregua di una causa di forza maggiore. La mancata conservazione del beneficio fiscale non è dipesa da fattori sovrastanti la sfera soggettiva del soggetto ma è riconducibile ad una precisa scelta del contribuente di ricorrere alla stipula del contratto preliminare accettando, quindi, il rischio che, per effetto degli inadempimenti della controparte - eventi per nulla imprevedibili e inaspettati - il passaggio di proprietà si protraesse oltre l'anno dalla precedente vendita.
Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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