Martedì 7 gennaio 2020

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

a cura di: Meli e Associati
PDF
Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

  • 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Informativa sugli obblighi di istituzione di ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI ai fini della previsione della crisi d'impresa

    Informativa sugli obblighi di istituzione di ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI ai fini della previsione della crisi d'impresa

    Sono sempre più Commercialisti che, di fronte alla situazione finanziaria compromessa di un cliente, soprattutto se micro impresa, si sono sentiti dire: "Ma Dottore, non ci pensava lei? Io le ho sempre portato tutte le carte".
    Questa frase, che un tempo generava solo frustrazione, oggi, alla luce del Codice della Crisi e della riforma dell'art. 2086 c.c., porta con sé l'ombra di un rischio professionale non trascurabile.

    L'obbligo di istituire "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili" ricade, senza appello, sull'imprenditore. Tuttavia, in un tessuto economico dominato da micro imprese dove l'imprenditore "fa tutto" e la contabilità è totalmente esternalizzata, il confine tra il ruolo di elaboratore dati e quello di "sentinella" della salute aziendale è pericolosamente sfumato.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Liquidazione SRL e SNC senza intervento del notaio

    Liquidazione SRL e SNC senza intervento del notaio

    Pacchetto completo per la liquidazione semplificata di SRL e SNC senza intervento del notaio. Include la documentazione e le istruzioni per predisporre le pratiche di scioglimento e messa in liquidazione secondo le procedure ammesse dalle Camere di Commercio.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Liquidazione e contestuale scioglimento di SNC: procedura senza intervento del notaio

    Liquidazione e contestuale scioglimento di SNC: procedura senza intervento del notaio

    La procedura semplificata, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, si è consolidata ormai tra tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell’atto pubblico notarile.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS