Martedì 11 febbraio 2025

Definizione di Micro, Piccola e Media Impresa

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Definizione di Micro, Piccola e Media Impresa

In Italia, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea, che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.

Le imprese si suddividono in tre categorie:

  • Microimpresa:
    • Meno di 10 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • Piccola impresa:
    • Meno di 50 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  • Media impresa:
    • Meno di 250 occupati
    • Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Terminologia:

  • Occupati: include dipendenti a tempo pieno, parziale o stagionale, proprietari-gestori e soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa. Non sono inclusi apprendisti, persone con contratto di formazione o di inserimento e occupati in congedo di maternità o paternità.
  • Fatturato annuo: Importo netto del volume d’affari, al netto di sconti, abbuoni, IVA e altre imposte.
  • Totale di bilancio: Totale dell’attivo patrimoniale.

Un’impresa è considerata “indipendente” se il suo capitale o diritti di voto non sono detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI. Esistono eccezioni a questa regola per alcune categorie di investitori, come società pubbliche di partecipazione, università, centri di ricerca, ecc.

La normativa definisce anche le imprese “associate” e “collegate“, che possono influenzare la classificazione di un’impresa come PMI. In questi casi, è necessario considerare anche i dati delle imprese associate o collegate per determinare la dimensione dell’impresa.

In particolare:

  • se un’impresa è indipendente, utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate.
  • per quanto riguarda le imprese associate, l’impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell’impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale maggiore tra quote o di diritti di voto detenuta.
  • per quanto riguarda le imprese collegate, occorre aggiungere ai dati dell’impresa oggetto di valutazione PMI il 100 % dei dati dell’impresa collegata per determinare se essa rispetta le soglie di effettivi e le soglie stabilite. Quando un’impresa non redige i conti consolidati e l’impresa alla quale è collegata si relaziona a sua volta con altre imprese (associata di collegata), l’impresa oggetto di valutazione PMI deve aggiungere il 100% dei dati di tutte le imprese collegate e la percentuale pro rata delle imprese associate.

La definizione di PMI (Piccola e Media Impresa) è fondamentale per accedere a bandi e agevolazioni pubbliche.

La corretta classificazione come micro, piccola o media impresa è cruciale per le aziende che desiderano accedere a finanziamenti, agevolazioni e bandi pubblici. È importante conoscere i criteri di classificazione e le normative europee e nazionali in materia.

Consulta anche la Guida dell’utente alla definizione di PMI dell’Unione Europea.

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    Informativa sugli obblighi di istituzione di ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI ai fini della previsione della crisi d'impresa

    Sono sempre più Commercialisti che, di fronte alla situazione finanziaria compromessa di un cliente, soprattutto se micro impresa, si sono sentiti dire: "Ma Dottore, non ci pensava lei? Io le ho sempre portato tutte le carte".
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    Dal gennaio 2026: novità fiscale per gli enti terzo settore

    A seguito della comunicazione informale (“comfort letter”) datata 7 marzo 2025, trasmessa dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e conseguentemente alle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 84 del 2025 avente incidenza sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Disciplina dell’impresa sociale), la quasi totalità delle disposizioni fiscali già sottoposte alla preventiva verifica di conformità da parte dell’organo europeo assumono efficacia vincolante a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Il nuovo regime fiscale per gli ETS: come prepararsi al test di commercialità
    A partire dal 1° gennaio 2026, per la maggior parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), diventerà obbligatorio il nuovo regime fiscale introdotto dalla riforma. È quindi opportuno che ogni ente inizi a prepararsi in anticipo per questa importante novità.
    Il cambiamento principale consiste nell'introduzione del "Test di Commercialità", un'analisi fondamentale per determinare se un ETS sia da considerarsi "commerciale" o "non commerciale" ai fini delle imposte.

    La data di decorrenza è stata fissata dal Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84. Fino a quel momento, continuano ad applicarsi le normative fiscali precedenti (es. per ONLUS, APS, ODV).
    Comprendere fin da ora le regole del test è il primo passo per arrivare preparati.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
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