Sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Il Decreto, più in dettaglio, ha ad oggetto:
Restano confermate:
l’attività di controllo sul lavoro e sulle norme sociali che spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all'articolo 94 del Dl n. 117/2017 da parte dell'amministrazione finanziaria; i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.Cosa accertano i controlli e gli Enti interessati
I controlli sugli ETS accertano:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
I controlli possono essere "ordinari", ossia quelli programmati previsti dall’articolo 51 del Dl n. 117/2017, e dall’articolo 21 del decreto MLPS n. 106/2020. Questi controlli vengono effettuati ogni 3 anni su tutti gli ETS indicati nell’articolo 2, seguendo le disposizioni del presente decreto, o "straordinari", ossia quelli disposti dall’Ufficio competente del RUNTS in caso di necessità di approfondimento, sulla base dei risultati dei controlli ordinari, oppure ogni volta che l’Ufficio lo ritenga opportuno, in relazione a fatti o atti rilevanti per le finalità indicate al comma 1, anche se segnalati da altre amministrazioni.
Sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Ufficio dirigenziale generale del Ministero, presso cui è istituito l’Ufficio statale del RUNTS, emanerà un decreto per approvare i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.