Con la Sentenza n. 162/2025, depositata il 4 novembre scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i dubbi di legittimità costituzionale formulati dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, nei confronti dell’articolo 14, comma 3, del Dl n. 4/2019 (convertito nella L. n. 26/2019), nella parte in cui, secondo l’interpretazione data dalla Corte di cassazione, sezione lavoro (sentenza n. 30992/2024), prevede che la violazione del divieto di cumulo tra la pensione anticipata “Quota 100” e i redditi derivanti da lavoro subordinato comporti la sospensione del trattamento pensionistico per l’intera annualità in cui è avvenuta la violazione, anche se l’attività lavorativa è stata svolta per un periodo molto breve (una o poche giornate) e ha prodotto redditi di modesta entità.
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